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Corte di Appello di Torino - Ministero della Giustizia

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UNEP

Informazioni generali

Gli uffici UNEP si trovano presso l'ex casa circondariale "Le Nuove" in Corso Vittoio Emanuele, 127 - Torino.

Dirigente Amministrativo - Caterina VERSACE

Orario sportelli

Decreto 08.02.2021 del Presidente della Corte d'Appello di Torino.

  • Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
  • Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:30 solo atti scadenti in giornata.
  • Il sabato e prefestivi dalle ore 09:00 alle ore 10:30 ricezione limitata ai soli atti scadenti in giornata. Sportello restituzione chiuso.
  • Festività: 24 giugno ( San Giovanni Battista - Patrono della città di Torino)

Presso la sede, vengono svolte tutte le attività di istituto relative al servizio interno (dirigenza, amministrazione, notifiche civili, biglietti di cancelleria e atti forensi, atti di natura penale, atti di esecuzione, atti canalizzati, atti postali, accettazione e restituzione atti). Sia i Funzionari sia gli Ufficiali Giudiziari ivi presenti ricevono l’utenza secondo gli orari dei vari uffici.
Presso la stessa sede, vengono svolte tutte le attività d’istituto relativo al servizio esterno (notifiche ed esecuzioni), oltre alla distribuzione degli atti. Sia i Funzionari sia gli Ufficiali Giudiziari ivi presenti ricevono l’utenza indicativamente dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) sono istituiti presso ciascuna corte o tribunale; ad essi sono addetti ufficiali giudiziari ed operatori UNEP. Tale personale, ausiliario del giudice, può essere addetto anche alle sezioni distaccate di tribunale, in base all'articolo 3 del R.D. 30 gennaio n.1941, n.12, Ordinamento giudiziario.

L'ufficiale giudiziario notifica gli atti processuali, civili o penali, e dà esecuzione alle sentenze dei giudici, attraverso pignoramenti o altre procedure esecutive. Opera nel territorio di competenza territoriale del Tribunale.

All'ufficiale giudiziario compete inoltre la redazione dell'atto di protesto, l'atto pubblico col quale si accerta il rifiuto di accettare o pagare una cambiale oppure un assegno bancario nel termine fissato dalla legge.


 

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