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Corte di Appello di Torino - Ministero della Giustizia

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Uffici con competenza distrettuale

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  • Corso Vittorio Emanuele II 130 - 10128 Torino (TO)

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Il Procuratore Generale della Repubblica rappresenta l’ufficio del Pubblico Ministero con attribuzioni di vario tipo che si esplicano sia nel settore penale che in quello civile ed amministrativo. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti. 

Fra le attribuzioni della Procura Generale vi è il potere di avocazione delle indagini preliminari, vedi articoli 409- 413 C.p.p. e art. 127 disp. Attuaz. al C.p.p..

Altre importanti funzioni sono quelle previste dall’art 110 Ordinamento Giudiziario:

•             applicazioni di magistrati;

•             dagli artt 52 e 54 e 54 bis c.p.p. che prevedono il potere di risolvere i contrasti di competenza e decidere sulle dichiarazioni di astensione dei Procuratori della Repubblica;

•             dall’art. 118 bis disp. att. c.p.p. in forza del quale è informato dei procedimenti riguardanti i reati indicati dal comma 2°, lettera a) dell’art. 407 c.p.p. pendenti nelle Procure del distretto;

•             dal generale potere di gravame in ordine alle sentenze dei giudici penali di 1° grado del distretto e con la partecipazione alle udienze penali della Corte d’Appello e della Corte d’Assise di Appello.

•             dal potere di chiedere misure cautelari personali e patrimoniali;

•             dal poter svolgere requisitorie nei procedimenti per risarcimento dei danni da ingiusta detenzione nel distretto e per revisione di sentenze definitive emesse in altro distretto per cui è competente ex art.11 c.p.p.;

•             dal poter richiedere alla Corte d’Appello del distretto competente di emettere sentenza di revisione di una condanna nei casi previsti dall’articolo 630 c.p.p.;

•             dal dare esecuzione delle sentenze penali della Corte d’Appello e Sorveglianza sulla tempestiva esecuzione di tutte le sentenze di condanna dei Tribunali e dei Giudici di pace, divenute esecutive; dalla partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza e proposizione di pareri e conclusioni scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro difensori;

•             dall’istruzione delle domande di Grazia presentate alla Procura Generale e formulazione di pareri su quelle presentate al magistrato di sorveglianza;

•             dall’essere parte necessaria e quindi di intervenire in tutte le cause civili in grado di appello per le quali il PM avrebbe potuto iniziare l’azione civile.

Il Procuratore Generale, in ambito internazionale, ha la funzione di:

•             corrispondente nazionale di Eurojust, organo di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea;

•             punto di contatto della Rete giudiziaria europea (European Judicial Network);

•             organo di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’U.E., che fornisce informazioni di natura giuridica o pratica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli altri Paesi membri

Sempre in funzione dei rapporti con le autorità straniere si innestano le attività relative:

•             alle estradizioni, sia attive che passive;

•             all’emissione del mandato di arresto europeo nei casi indicati dall’art. 28 della legge n. 69/2005;

•             ai pareri espressi, su richiesta della Corte d’Appello, quale organo del P.M. presso il giudice dell’esecuzione, sull’applicazione di una misura coercitiva nella procedura passiva di consegna di un imputato o condannato all’estero;

•             alle rogatorie; alle autorizzazioni agli organi di Polizia di uno Stato estero, che faccia parte dell’area Schengen, a proseguire una loro operazione sul nostro territorio nazionale; alla notifica degli atti all’estero e dall’estero;

•             alla richiesta di riconoscimento di sentenze straniere penali (Convenzione di Strasburgo) e l’intervento per il riconoscimento di sentenze straniere in materia di stato delle persone, minori, annullamento di matrimonio.

Il Procuratore Generale, quale autorità di rappresentanza dell’intero Ufficio requirente del distretto, risponde alle interrogazioni e interpellanze Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali. Inoltre:

•             è membro di diritto del Consiglio Giudiziario, organo elettivo e decentrato del C.S.M.;

•             dispone della Polizia Giudiziaria dell’intero Distretto ed esercita la prevista sorveglianza;

•             svolge, quale Funzionario Delegato, l’attività di gestione, in sede distrettuale, dei capitoli di spesa necessari per il funzionamento degli uffici requirenti;

•             è competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria (D.M. Int. e Giustizia del 28 ottobre 1993);

•             partecipa quale parte attiva per l’adozione di determinati provvedimenti alle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica;

•             vigila sulla tenuta degli Albi professionali e sul regolare funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico.


Indirizzo

  • Via Bologna 47 - 10152 Torino (TO)

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La magistratura di Sorveglianza è un organo giurisdizionale composto da un organo monocratico, il magistrato di sorveglianza e da un organo collegiale, il Tribunale di Sorveglianza. Tali organi esercitano funzioni di vigilanza sugli istituti di prevenzione e pena. Il magistrato di sorveglianza provvede in particolare:

  • all'applicazione, esecuzione e revoca delle misure di sicurezza;
  • all'esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della      libertà controllata;
  • alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza     a delinquere;
  • alla remissione del debito;
  • ai ricoveri per sopravvenuta infermità psichica;
  • alla rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie.

Il Tribunale di Sorveglianza è competente per :

  • l'affidamento in prova al servizio sociale;
  • la detenzione domiciliare;
  • la semilibertà;
  • la liberazione condizionale;
  • la riduzione di pena per liberazione anticipata.

Esercita, altresì, funzioni d'appello avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza e di abitualità, professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. L'appello non ha tuttavia effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna o di proscioglimento, per il solo capo riguardante le misure di sicurezza. Contro le ordinanze conclusive del procedimento di sorveglianza è esperibile il ricorso per cassazione.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha competenza territoriale estesa al distretto della Corte d’Appello di Torino, che comprende tutto il territorio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. Gli Uffici di Sorveglianza compresi nel distretto della Corte di Appello di Torino sono cinque: Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.  L’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria ha competenza sul circondario dei Tribunali ordinari di Acqui Terme, Alessandria e Tortona e sugli istituti di pena di Alessandria. L’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo ha competenza sul circondario dei Tribunali ordinari di Alba, Cuneo, Mondovì e Saluzzo e sugli istituti di pena di Alba, Cuneo, Fossano e Saluzzo. L’Ufficio di Sorveglianza di Novara ha competenza sul circondario dei Tribunali ordinari di Aosta, Novara e Verbania e sugli istituti di pena di. Aosta, Novara e Verbania. L’Ufficio di Sorveglianza di Torino ha competenza sui circondari dei Tribunali ordinari di Asti, Pinerolo e Torino e sugli istituti di pena di Asti e Torino. L’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli ha competenza sui circondari dei Tribunali ordinari di Biella, Casale Monferrato, Ivrea e Vercelli e sugli istituti di pena di. Biella, Ivrea e Vercelli.

  • Gli istituti di pena presenti sul territorio sono:
  • Casa circondariale di Alba;
  • Casa circondariale di Alessandria;
  • Casa di reclusione di Alessandria;
  • Casa circondariale di Aosta;
  • Casa circondariale di Asti;
  • Casa circondariale di Biella;
  • Casa circondariale di Cuneo;
  • Casa di reclusione di Fossano;
  • Casa circondariale di Ivrea;
  • Casa circondariale di Novara;
  • Casa circondariale - Casa di reclusione di Saluzzo;
  • Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino;
  • Casa circondariale di Verbania;
  • Casa circondariale di Vercelli;

 

Uffici di sorveglianza del distretto

 

Ufficio di sorveglianza di Torino

 

Ufficio di sorveglianza di Alessandria

 

Ufficio di sorveglianza di Cuneo

 

Ufficio di sorveglianza di Novara

 

Ufficio di sorveglianza di Vercelli


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  • Corso Unione Sovietica 325 - 10135 Torino (TO)

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Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede, o sezione distaccata, di Corte d’Appello.

Ha trovato la sua prima organica disciplina con il r.d.l. del 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (soprattutto la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, in particolare quella civile (ad esempio la L.19 maggio 1975 n. 151: “Riforma del diritto di famiglia”, la l. 4 maggio 1983 n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).

Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte “togata”), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna), “esperti”, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia. Il loro ruolo è essenziale e qualifica la specializzazione del Tribunale per i Minorenni : i giudici onorari, con il loro sapere specialistico, permettono al "giudice" di prendere corretta conoscenza, e quindi di disporre adeguati interventi (provvedimenti), soprattutto in situazioni connotate da fragilità o, addirittura, patologia; di cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore (dall’infanzia all’adolescenza) in ragione della realtà socio-familiare giunta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni.

I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nell’attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: quattro giudici, sempre nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre il collegio dell’udienza preliminare è composto da tre giudici: un togato e due onorari.

Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni all’esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È da notare che le norme che disciplinano le procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile devono essere emessi dal collegio. Soltanto una norma (nell’ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità), prevede la possibilità per un giudice singolo (il Presidente od un giudice delegato), di emettere un provvedimento provvisorio in caso di “urgente necessità”, ma, è da notare, tale provvedimento deve essere comunque riesaminato (quindi confermato o modificato o revocato), entro 30 giorni dal Tribunale per i Minorenni in sede collegiale. Il legislatore, cioè, per le questioni attinenti i minori, vista la delicatezza delle realtà su cui si incide con i provvedimenti, vuole che ogni decisione sia ponderata in sede collegiale e che il giudice che ha svolto l’istruttoria abbia il contributo, in sede decisionale, di altro giudice togato, e di due componenti onorari.


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  • Corso Unione Sovietica - 325 Torino (TO)

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La Procura della Repubblica per i Minorenni di Torino è un organo giudiziario specializzato istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, caratterizzato dalla specificità delle funzioni ad esso attribuite per ragione del destinatario dei suoi interventi: il minore d’età la cui tutela è imposta dalla normativa sovrannazionale ed interna.

Il ruolo dei magistrati minorili è estremamente peculiare e del tutto differente da quello dei magistrati ordinari in quanto non si sostanzia soltanto nella trattazione dei procedimenti civili, penali, rieducativi governati da norme connotate da specifiche particolarità ma impone un’attività di diversa natura che, per l’ufficio requirente, si configura come attività di prevenzione primaria e secondaria.

In materia civile, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Torino ha l’iniziativa processuale a protezione del minore ed a quest’organo pervengono infatti tutte le informative e le segnalazioni che riguardano un minore delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), i quali non hanno diretta legittimazione ad agire.

La Procura della Repubblica per i Minorenni, dopo un’eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio, formula al Tribunale per i Minorenni, le idonee richieste volte ad attivare gli opportuni interventi attraverso l’apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale, ovvero, di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale inserimento in una valida famiglia sostitutiva a quella di origine.

La Procura della Repubblica per i Minorenni è non solo organo di promozione dell’azione giudiziaria, ma anche organo di controllo, nell’interesse del minore, dell’operato del giudice, attraverso la partecipazione all’udienze, l’espressione dei visti sui provvedimenti, la formulazione dei pareri nei procedimenti iniziati su istanza dei privati, la redazione degli eventuali reclami contro i decreti.

A ciò va aggiunto l’impegno derivante dalla legge 64/94 che ha dato ratifica ed esecuzione alle "Convenzioni internazionali in materia di sottrazione internazionali di minori e di rimpatrio" assegnando alla Procura della Repubblica per i Minorenni il ruolo di longa manus dell’Autorità Centrale, che si concreta nella redazione del ricorso, nella partecipazione al procedimento e nell’esecuzione del provvedimento conclusivo. Le attività inerenti la materia penale, sia nella fase delle indagini preliminari sulle notizie di reati di qualsiasi natura attribuita a minori di anni 18, sino a quella dell’esecuzione dei provvedimenti e della sorveglianza sulla detenzione.

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto nel territorio della Corte di Appello o della sezione di Corte di Appello in cui è istituito il Tribunale per i Minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti i referti, le denunzie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori.

Il procedimento penale minorile, che è informato alle c.d. “Regole minime di Pechino”, approvate dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1985, è regolato da normativa peculiare finalizzata a contenere i rischi ed i pregiudizi che derivano dal minore con il contatto con l’apparato della giustizia, agevolando le possibilità di rapida fuoriuscita dal circuito penale e riducendo le ipotesi di trattamento carcerario, in un’ottica di recupero del minore deviante. Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni, anche etico-sociali, della sua decisione (art. 1 c.p.p. min.).

Al fine di accertarne la imputabilità ed il grado di responsabilità, ed allo scopo di valutare la rilevanza sociale del fatto per disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili, acquisisce, poi, unitamente al Pubblico Ministero, notizie sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, assumendo, anche senza formalità informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e ascolta il parere di esperti (art. 9 c.p.p. min.).

In ogni stato e grado del procedimento penale, l’Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e di quelli istituiti dagli Enti locali. L’assistenza al minore va assicurata anche da parte dei genitori o di altra persona idonea da lui indicata e ammessa dall’Autorità Giudiziaria.

L’art. 10 dichiara inammissibile l’esercizio dell’azione civile per la restituzione ed il risarcimento del danno cagionato da reato e ciò proprio per impedire che un procedimento tutto orientato verso una funzione educativa venga snaturato da problemi ed interessi meramente economici.

 


Responsabile - Dott.ssa ROSELLINO Rosa


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