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Tirocini formativi

 

COSA SONO


Consistono in un periodo di formazione e lavoro, svolto in affiancamento a un magistrato affidatario, nel corso del quale si coadiuva il magistrato nei suoi compiti e si assiste allo svolgimento dell'attività giudiziaria, partecipando alle udienze e redigendo atti giudiziari.
Il Tirocinio Formativo presso la Corte di Appello permette di esaminare procedimenti in secondo grado, con la necessità di focalizzare l'attenzione su specifiche questioni giuridiche approfondite e studiate per risolvere il caso concreto, nei limiti dell'effetto devolutivo del giudizio di appello.
Il Tirocinio Formativo presso la Corte di Appello, a differenza di quanto avviene in primo grado (Tribunale), non ha, nella normalità dei casi, attività istruttoria, motivo per cui il tempo dedicato al singolo procedimento è sostanzialmente concentrato nel lavoro di studio ed approfondimento giuridico, con costante riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Suprema Corte di Cassazione), nell'individuare i principi di diritto enucleati dal giudice nomofilattico, sia per questioni processual civilistiche che di diritto civile. In alcune rare occasione può, però, si può procedere ad attività istruttoria o disponendo Consulenze Tecniche di Ufficio o con l'escussione di testimoni.
Il Tirocinio Formativo presso la Corte di Appello si differenzia da quello delle Procure della Repubblica, perché nel settore penale la Corte, come tutti gli Uffici Giudicanti, fatte salve rare eccezioni enucleabili nel disposto di cui all'art. 507 c.p.p. (ai sensi dell'art. 598 c.p.c.), non svolge attività di indagine, ma recepisce le prove o gli elementi di prova forniti dalle parti (accusa e difesa), secondo la logica del processo accusatorio. Il processo penale di appello è sempre vincolato all'effetto devolutivo. L'istruzione probatoria in appello è regolata dall'articolo 603 c.p.p. (vincolata nei casi previsti dall'art. 603, comma terzo bis, c.p.p.) ed è possibile procedere al concordato ai sensi dell'art. 599 bis di recente introduzione.
Esistono, nei diversi Uffici Giudiziari, almeno due tipi di tirocinio:


  1. Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), della durata di 18 mesi, che costituisce titolo per accedere al concorso in magistratura (senza necessità di frequentare la Scuola Superiore per le Professioni Legali e senza bisogno di aver prima superato l'esame da avvocato). Qualora il concorso venga superato, questo tirocinio dà anche diritto a punti aggiuntivi nella graduatoria del concorso. Inoltre il tirocinio è titolo di preferenza in graduatoria per numerosi altri concorsi pubblici ed è sostitutivo di 12 mesi di pratica legale o notarile ai fini dell'esame da avvocato e del concorso da notaio.
  2. Tirocinio ai fini della pratica forense: della durata di 6 o 12 mesi sostitutivo di un periodo di pratica forense (Decreto 17 marzo 2016 n. 58).

 

CHI PUO' FARLI


Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 tipo a. Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
  • media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non aver compiuto i trenta anni di età;
  • requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

E' possibile svolgere, nello stesso periodo, il tirocinio e la pratica forense. Quest'ultima tuttavia, considerato l'impegno di presenza in ufficio, dovrà essere necessariamente in regime part-time. In ogni caso, per poter sostenere l'esame da avvocato, la legge richiede che siano svolti 6 mesi di pratica professionale effettiva (cioè presso lo studio di un avvocato). Questi 6 mesi potranno essere svolti contemporaneamente al tirocinio, sempre che la durata complessiva (tirocinio presso l'ufficio giudiziario + pratica presso uno studio) non sia inferiore a 18 mesi.
Il tirocinio è compatibile anche con la frequentazione della Scuola Superiore per le Professioni Legali (SSPL), con la quale la Corte di Appello di Torino è intenzionata a stipulare apposita convenzione a beneficio degli stagisti di cui all'art. 73 (18 mesi). La convenzione dovrebbe permettere agli stagisti che ne facciano richiesta di fruire di specifici servizi formativi.
Tirocinio ex Decreto 17 marzo 2016 n. 58 e art. 37, commi quarto e quinto, D.L. n. 98/2011 - tipo b.
Per svolgere il tirocinio ai fini della pratica forense occorre essere iscritti al registro dei praticanti avvocati e aver già svolto almeno un semestre di pratica presso uno studio legale. Il tirocinio può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove è costituito il Consiglio dell'Ordine al quale il praticante è iscritto.
E' in corso di redazione e sottoscrizione una Convezione tra la Corte di Appello di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
La pratica può svolgersi anche contemporaneamente al tirocinio (ciò comporta che debba essere prestata in regime di part-time).

Entrambi i tirocini consentono un punto di vista privilegiato sull'attività giudiziaria, perché lo stagista affianca il magistrato in tutte le sue attività e collabora con lui.
Si tratta quindi di un momento formativo importante anche per l'aspirante avvocato che voglia comprendere il concreto funzionamento degli Uffici Giudiziari e come nasca il provvedimento giurisdizionale.
Gli stagisti sono inoltre ammessi alle attività formative (corsi, incontri di studio, convegni, etc.) organizzate per i magistrati dalla Scuola Superiore della Magistratura, oltre che agli incontri di formazione specificamente organizzati per loro.
I tirocini di 18 mesi costituiscono oggi il più rapido canale per l'accesso al concorso in magistratura. Consentono una formazione “sul campo” del futuro magistrato, che deve però essere necessariamente affiancata da un adeguato studio teorico. Il d.l. 90/14 ha anche previsto che questi tirocini vengano retribuiti tramite borse di studio assegnate secondo il reddito, rimettendo la relativa disciplina a decreti ministeriali di attuazione (per inoltrare la domanda relativa alle borse di studio si veda il documento qui allegato e le relative informazioni sulla pagina dedicata).
I Tirocini Formativi svolti presso la Corte di Appello di Torino sono strutturati in modo tale da permettere al tirocinante lo studio sistematico del diritto, affiancato all'esame di casi concreti, con l'esame della più recente giurisprudenza relativa alle più disparate questioni.


 

COME SONO ORGANIZZATI


Dopo un breve colloquio di orientamento e conoscenza con il magistrato coordinatore, gli stagisti vengono affidati a un magistrato e inseriti nell'organizzazione della Corte di Appello.
Lo stagista svolge le attività che gli vengono assegnate dal magistrato con cui collabora, partecipa alle udienze, effettua ricerche giurisprudenziali o dottrinali e contribuisce alla redazione di atti giudiziari.
Nel corso del tirocinio gli stagisti possono partecipare a incontri di studio e corsi di formazione.
Gli stagisti, con il magistrato coordinatore o con il proprio magistrato affidatario possono pianificare lo studio e l'esame delle materie più utili per poter affrontare il Concorso in Magistratura o l'Esame di Stato.
Gli stagisti possono chiedere, soprattutto nei casi degli stage formativi di lunga durata, di effettuare una parte del tirocinio anche presso diverse Sezioni della Corte di Appello (attesa la specializzazione delle stesse per materia).
E' tendenzialmente possibile svolgere, nello stesso periodo, il tirocinio ex art. 73 e la pratica forense, purché ciò sia concordato sia con il magistrato affidatario sia con il dominus. In ogni caso, per poter sostenere l'esame da avvocato, è necessario aver svolto almeno 6 mesi di pratica esclusiva (cioè oltre a quella che viene riconosciuta per aver fatto il tirocinio).
I tirocinanti svolgono, normalmente le seguenti attività: Attività preparatorie dell'udienza:

  • verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici (SICID, SICP, ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla sola lettura;
  • riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione;
  • preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato;
  • preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (causa petendi e petitum), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; attività che può effettuarsi anche con consolle, specie nella modalità di consolle con funzione di assistente, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni";
  • studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.

Attività in udienza:

redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della consolle per i giudicanti civili, per le funzioni diverse dal giudicante civile comunque archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica).

su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.).

Attività successiva all' udienza:

  • su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.).
  • fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell'avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell' avvocato ecc.).

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013).

  • studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici);
  • redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto a);
  • partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause;
  • stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice;
  • a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento;
  • approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario;
  • collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell' archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato;
  • collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell' archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione;
  • massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di abstract dei provvedimenti del magistrato;
  • formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali consolle del magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale;
  • partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale;

 

COME SI FA A FARE DOMANDA


Per entrambi i tirocini è necessario presentare domanda, indirizzata al Presidente della Corte di Appello utilizzando la modulistica allegata al presente documento in formato PDF.
In entrambi i casi, la domanda può essere presentata personalmente presso la Segreteria del Presidente della Corte di Appello di Torino al dottor Fulvio Ostengo, Direttore Amministrativo o alla sig.ra Giusi Panepinto  o essere inviata per posta elettronica all'indirizzo della Segreteria della Presidenza della Corte segreteria.presidenza.ca.torino@giustizia.it
Nella domanda è senz'altro opportuno indicare un recapito telefonico per i successivi contatti.


 

COLLOQUI DI VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO


A seguito dell'invio della domanda gli aspiranti tirocinanti saranno contattati dal Magistrato Coordinatore per i Tirocini Formativi, dr.ssa Emanuela Germano Cortese, o dal Consigliere della Corte di Appello all'uopo delegato dal Presidente della Corte di Appello, Dr. Maurizio Alzetta o dalla Segreteria della Corte di Appello, al fine di concordare un colloquio conoscitivo, che si terrà presso l'ufficio della dr.ssa Emanuela Germano Cortese o in altro, all'uopo indicato.


 

INIZIO DEL TIROCINIO


Nel giro di pochi giorni dopo il colloquio hanno inizio i tirocini.
Ogni tirocinante sarà dotato di una postazione con computer, delle credenziali di accesso al sistema e di collegamento a internet e delle credenziali di accesso alla banca dati della Corte di Cassazione (italgiure), nonché di apposito documento per poter accedere agli Uffici della Corte di Appello.
Ulteriori chiarimenti possono essere chiesti nel corso del colloquio.


 

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