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Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

Responsabile - Dr. CASTROREALE Valter (Direttore Amministrativo F5)

 

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito ai sensi dell'art.13 della Legge 10/12/1993 n.515, ha sede presso la Corte di Appello di Torino. E' composto dal Presidente della Corte di Appello, che lo presiede e da sei componenti effettivi e quattro supplenti, nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.
I componenti sono nominati per la metà tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche e tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti.
Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale effettua un rigoroso controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica e dai candidati alle elezioni per il Consiglio Regionale. Verifica la conformità alla legge e accerta la regolarità del rendiconto che i candidati debbono produrre, ai sensi dell'art.7 comma 6 della Legge 515/93, a riprova delle spese sostenute.
Per gli accertamenti da svolgere, chiede ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Legge n.515/1993 e Legge n.43/1995

 

Gli adempimenti

L'art.7 comma 3 della L.515/93 richiamato dall'art.5 comma 4 della L. 43/95, dispone che coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.
Nessun candidato può designare più di un mandatario elettorale che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
L'art.5 comma 4 della L. 43/95 sancisce che sono esclusi dall'obbligo delle designazione di un mandatario elettorale, i candidati che spendono meno di € 2.580 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto delle spese sostenute.
Per il rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuto deposito dell'atto di designazione del mandatario elettorale, munirsi della fotocopia dell'atto medesimo.
L'art. 7 comma 1 della Legge 515/93 richiamato dall'art.5 comma 1 della L. 43/95) sancisce che ciascun candidato non può superare, per la propria campagna elettorale, gli importi massimi di spesa stabiliti dalla suddetta Legge e da successive modificazioni.
L'art.7 comma 6 della Legge 515/93, richiamato dall'art.5 comma 4 e 5 della L. 43/95 e modificato dall'art.1 della Legge 672/96, dispone che tutti i candidati, sia eletti che non eletti, - entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti, nel caso di elezioni politiche e tre mesi dalla date delle elezioni nel caso di elezioni amministrative - devono trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il rendiconto relativo ai contributi, ai servizi ricevuti ed alle spese sostenute allegando, inoltre, gli estratti del conto corrente bancario ed eventualmente postale utilizzati, nonchè la dichiarazione di cui all'art.2 della Legge 441/1982.
N.B. L'obbligo della dichiarazione di cui all'art.2 della Legge 441/1982, sancito dall'art.7 comma 6 della L.515/93 richiamato dall'art.5 comma 4 della L. 43/95, riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.

 

Le sanzioni

Ai sensi dell'art.14 comma 3 e 4 della Legge 515/93, richiamato dall'art.5 comma 4 della L. 43/95, le dichiarazioni ed i rendiconti depositate dai candidati, si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione; nel caso in cui emergano delle irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui sopra, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare memorie e documenti. L'art. 15 comma 5 della Legge 515/93, richiamato dall'art.5 comma 4 della L. 43/95, dispone che la mancata presentazione nei termini previsti, della dichiarazione e del rendiconto da parte di un candidato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 25.822,84 ( nel massimo di € 103.291,38) e nel caso di un candidato proclamato eletto tale violazione comporta anche la decadenza dalla carica. Detto articolo sancisce anche gli altri casi in cui il Collegio Regionale applica una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata a seconda della violazione commessa (sforamento limiti spesa individuali, errori formali, ritardo nel deposito delle dichiarazioni, etc.).


Rendicontazione negativa per spese elettorali comunali

Rendicontazione negativa per spese elettorali comunali

Rendicontazione positiva spese elettorali comunali

Rendicontazione positiva spese elettorali comunali

1a Designazione Mandatario Elettorale Camera dei Deputati

1a Designazione Mandatario Elettorale Camera dei Deputati

1b Designazione Mandatario Senato della Repubblica

1b Designazione Mandatario Senato della Repubblica

1c Rendicontazione negativa spese elettorali politiche o regionali o amministrative

1c Rendicontazione negativa spese elettorali politiche - regionali - amministrative

1d Rendicontazione positiva spese elettorali politiche o regionali o  amministrative

1d Rendicontazione positiva spese elettorali politiche - regionali - amministrative

Designazione mandatario elettorale per elezioni comunali

Designazione mandatario elettorale per elezioni comunali

Designazione mandatario elettorale per elezioni regionali

Designazione mandatario elettorale per elezioni regionali Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Legge 6 luglio 2012, n.96

Legge 6 luglio 2012, n.96

Obbligo presentazione rendicontazione per i candidati alle elezioni amministrative

Obbligo presentazione rendicontazione per i candidati alle elezioni amministrative

Promemoria spese elettorali

Promemoria spese elettorali
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