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Corte di Appello di Torino - Ministero della Giustizia

Corte di Appello di Torino
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Ufficio Elettorale

Responsabile - Dr. CASTROREALE Valter (Direttore Amministrativo F5)

Orario di apertura al pubblico: 08:30 - 12:30 dal lunedì al venerdì.

 

La nomina dei presidenti di seggio

La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata con decreto dal Presidente della Corte d'Appello tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale. Per ogni effetto di legge, il Presidente di seggio è considerato pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore almeno venti giorni prima della data delle elezioni. L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Il Presidente di seggio nominato può chiedere di essere esonerato dall'incarico e sostituito esclusivamente per gravi motivi: 

• ragioni salute certificati dalla competente ASL;

• per particolari esigenze lavorative (es. attività all'estero) certificate dal datore di lavoro;

• nel caso di situazioni di incompatibilità previste dalla legge (es. militari; dipendenti F.S., poste, etc.) o astensione obbligatoria dal lavoro (lavoratrici madri).

Qualora il Presidente di Seggio nominato dalla Corte di Appello sia impossibilitato a svolgere l'Ufficio in oggetto, la rinuncia, deve essere immediatamente comunicata al Comune riconsegnando l’originale del decreto di nomina unitamente alla documentazione che giustifica l’impedimento onde consentire una tempestiva sostituzione da parte del Presidente della Corte di Appello. In caso di impedimento che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza, il sindaco o un suo delegato. Sono tenute in considerazione, compatibilmente con i criteri fissati per la nomina dal Presidente della Corte, eventuali richieste di nomina, che potranno essere trasmesse all’ufficio elettorale a mezzo posta o tramite fax o consegnate a mano negli orari di sportello. Le istanze di nomina potranno essere inviate solo da coloro che sono regolarmente iscritti all’albo dei presidenti, devono contenere l’indicazione dei dati anagrafici, la precisazione dell’insussistenza di cause di esclusione e la precisazione dell’eventuale esperienza per aver già svolto le funzioni di presidente, scrutatore o segretario. Sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo http://www.interno.it potranno essere consultate le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nel medesimo testo che sarà poi fornito a ciascun seggio per le rispettive consultazioni.

 

Come fare per 

Domanda alla Corte di Appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

Documentazione richiesta

La domanda al Comune è esente da qualsiasi marca o diritto e l'iscrizione all'Albo ha durata illimitata.

 

La cancellazione dall’albo

La cancellazione dall’albo è disposta per il venir meno dei requisiti (emigrazione in altro comune, superamento del limite di età di 70 anni); in caso di gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni di presidente di seggio e negli altri casi previsti dall’art. 1, comma.4,della legge n.53/1990.

Si ricordano le cause di esclusione dalle funzioni di presidente di seggio previste dall’art. 23 del D.P.R 16/5/1960 n.570 e dall’art.38 del D.P.R. 30/03/1957 n.361:

• coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;

• i dipendenti del Ministero dell’Interno;

• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

• i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Normativa di riferimento: legge n. 53 del 21/03/1990; D.P.R 16/5/1960 n. 570; D.P.R. 30/03/1957 n. 361.

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